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un' unità immobiliare nel MetaVillage
rappresenta un investimento di assoluta
esclusività ad alta
rivalutazione e redditività.
In questa sezione trovate le guide
utili per orientarti subito in modo
rapido e semplice nel mondo del rogito e
dei mutui per l'acquisto di una casa.
L'ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L'atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l’identità delle parti, la legalità dell’ato e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:
l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Se oggetto dell'acquisto è la prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte: quando il venditore è un privato
imposta di registro del 3%
imposta ipotecaria fissa di 168 euro
imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione lavori
IVA del 4%
imposta di registro fissa di 168 euro
imposta ipotecaria fissa di 168 euro
imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni all’ultimazione lavori
IVA esente
imposta di registro del 3%
imposta ipotecaria fissa di 168 euro
imposta catastale fissa di 168 euro
Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori
imposta di registro del 7%
imposta ipotecaria del 2%
imposta catastale del 1%
quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione lavori
IVA del 10% (20% se immobile di lusso)
imposta di registro fissa di 168 euro
imposta ipotecaria fissa di 168 euro
imposta catastale fissa di 168 euro
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Nel caso in cui la compravendita sia tassata sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.
Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L’acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
INTRODUZIONE AI MUTUI
Per scegliere un mutuo occorre avere ben presenti tutti gli elementi che lo caratterizzano e quali siano i loro
effetti, in modo da poter valutare correttamente il mutuo più adatto alle proprie esigenze economiche e familiari ed evitare brutte
sorprese.
COS'È UN MUTUO?
I DIVERSI TIPI DI MUTUO
IL TASSO DI INTERESSE
PIANO DI RIMBORSO (AMMORTAMENTO)
LA RATA
L'IPOTECA
AGEVOLAZIONI
COS'È UN MUTUO
In genere si chiede un mutuo per
acquistare, costruire o ristrutturare la propria abitazione principale (prima casa) oppure per acquistare o ristrutturare la casa per le vacanze
(seconda casa).
Il mutuo è quindi un finanziamento concesso abitualmente per acquistare un'unità abitativa o per acquisti immobiliari in
genere. I finanziamenti sono praticati dalle
Banche, Istituti di Credito e Società
Finanziarie. Possono essere erogati con quote fisse di rimborso (rate), comprendenti ammortamenti progressivi del capitale e interessi predeterminati
(tasso fisso), oppure con quote di ammortamento e interessi variabili
(tasso variabile).
La durata dei mutui offerti va solitamente da 5 a 30
anni, ma alcune banche arrivano a 40 e 50
anni. Normalmente, il mutuo copre fino all'80% del valore
dell'immobile; alcune banche finanziano fino al 100% di tale
valore, generalmente a condizioni più onerose o con richiesta di garanzie
aggiuntive.
Prova a valutare che tipo di immobile puoi permetterti di acquistare usando il nostro
strumento.
I DIVERSI TIPI DI MUTUO
Ogni contratto di mutuo viene caratterizzato da alcuni elementi
essenziali:
tasso di interesse prescelto;
durata;
tipo di garanzia aggiuntiva oltre quella
ipotecaria.
Il tasso di interesse applicato al finanziamento determina la tipologia dei contratti di
mutuo.
Dunque, a mero titolo esemplificativo, possono
aversi:
Contratto a tasso fisso: quando la rata del mutuo non varia durante la durata del
prestito.
Contratto a tasso variabile: quando la rata del mutuo varia in dipendenza di determinati parametri che possono essere i tassi del mercato monetario e
finanziario. Sui parametri di base può essere applicato uno "spread"
(maggiorazione) per aumentare il
rendimento.
Contratto misto: quando è prevista l'applicazione in tempi determinati e
successivi, sia del tasso fisso che del tasso
variabile.
Contratto con tasso d'ingresso: quando, per i primi mesi mesi o comunque per un certo periodo
iniziale, viene applicato un tasso
ridotto. Alla scadenza di detto periodo, è prevista l'applicazione dell'usuale tasso fisso e/o variabile corrente al momento della
scadenza.
Ne consegue che ogni banca, gestendo nella maniera più opportuna gli elementi essenziali del
tasso, della durata e del tipo di garanzia aggiuntiva
ecc. costruisce "prodotti" ad hoc che possono soddisfare le richieste del
mercato, nonché le necessità della propria
clientela.
Per capire quale è il tipo di tasso più adatto alle tue
esigenze, consulta anche la sezione Come orientarsi nella scelta e la Guida e strumenti
Adiconsum.
IL TASSO DI INTERESSE
L'interesse è il prezzo dell'uso del capitale chiesto in prestito alle
banche. Misura di tale prezzo è il tasso o saggio di
interesse, sulla base del quale vengono calcolati gli interessi maturati sul capitale in un'unità di tempo
(mese, trimestre, semestre, anno).
Le espressioni 4%, 5%, 6% etc. sono relative a tassi
percentuali.
Nella pratica dei finanziamenti ipotecari vengono usati tassi percentuali riferiti all'unità di tempo
"anno". L'interesse può essere semplice o
composto. Semplice, quando non è fruttifero nei successivi
periodi. Composto, quando alla fine di ogni
periodo, si accumula al capitale, cioè si capitalizza diventando a sua volta
fruttifero. La capitalizzazione semplice è usata nelle operazioni di breve
durata. La capitalizzazione composta è usata nelle operazioni di lunga durata come il
mutuo.
PIANO DI RIMBORSO (AMMORTAMENTO)
Il piano di ammortamento è la modalità con cui il mutuo è
rimborsato. Vi sono diverse tipologie di ammortamento di
mutuo. Il più comune è il piano di
"ammortamento alla francese": Ogni rata prevede una quota capitale e quota
interessi. Le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli
interessi, perciò inizialmente la rata è composta prevalentemente da
interessi, mentre più si avvicina la
scadenza, più aumenta al quota capitale
rimborsata. Altre possibili formule sono rappresentate dai piani a rate crescenti (le rate di rimborso non sono fisse ma aumentano di importo ad ogni rata), ad ammortamento libero (le rate sono composte esclusivamente della quota di interessi e il capitale può essere rimborsato liberamente entro scadenze
predeterminate), o a rata fissa e durata variabile (la rata rimane costante mentre le variazioni del tasso determinano l'accorciamento o l'allungamento del piano di
rimborso).
LA RATA
La rata rappresenta una delle parti in cui viene divisa la quantità di interessi e di capitale
dovuti, in ragione di intervalli determinati e per lo più uguali nel tempo: rate
mensili, trimestrali, semestrali. Il puntuale pagamento della rata è un momento importante nella vita del
mutuo, perché il ritardato o il mancato pagamento fa scattare l'applicazione degli
"interessi di mora". Non solo: la banca può invocare come causa di risoluzione del
contratto, il ritardato pagamento, quando questo si sia verificato almeno sette
volte, anche non consecutive.
Si ha "ritardato pagamento" quando una rata viene pagata tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Per calcolare l'importo delle rate di un mutuo che hai intenzione di sottoscrivere puoi fare uso dell'apposita calcolatrice di
MutuiOnline.
L'IPOTECA
Per ottenere il mutuo è necessario rilasciare un'efficace
garanzia: l'ipoteca che viene accesa sul il bene
finanziato. L'iscrizione dell'ipoteca avviene per atto pubblico davanti al notaio e attribuisce alla banca finanziatrice la possibilità in caso di insolvenza di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene
stesso. Oggetto dell'ipoteca possono essere soltanto i beni
immobili; essa attribuisce al creditore un diritto di prelazione che gli assicura la possibilità di soddisfarsi sul ricavato della
vendita, anche se la proprietà dell'immobile passa ad
altri.
Il proprietario conserva il suo diritto di proprietà e il godimento del bene ma,
naturalmente, non può disporre del bene come se fosse
libero.
AGEVOLAZIONI
Gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (prima casa) sono detraibili
dall'IRPEF. La detrazione spetta nella misura del 19% su un importo massimo di 3.615,20 euro
(importo elevato dalla Legge Finanziaria 2007 a 4.000 euro a partire dal periodo d’imposta 2008, quindi con rilevanza per le dichiarazioni dei redditi dal 2009 in poi) se sussistono le seguenti
condizioni:
l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro dodici mesi
dall'acquisto;
l'acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del
mutuo;
nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al
locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del
locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale
nel caso di immobile da ristrutturare, il mutuatario vi abbia posto la sua dimora principale entro due anni
dall’acquisto.
Sono detraibili dall’IRPEF anche gli interessi di un mutuo stipulato per finanziare la costruzione dell’abitazione
principale. In tal caso, l’importo massimo detraibile
(sempre nella misura del 19%) è di 2.582 euro
(importo non modificato dalla Legge Finanziaria 2007).
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
(Legge di conversione 29 Novembre 2007, n° 222, del Decreto Legge 159/07, art. 44, comma 4-ter).
Detrazioni sono previste anche per le spese relative ai lavori di ristrutturazione
(vedi la sezione Come ristrutturare casa - Aspetti
fiscali).
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